CBAM: cosa cambia dal 2026 e come prepararsi. Il Regolamento (UE) 2025/2083 introduce semplificazioni e dà il via alla fase definitiva dal 1° gennaio 2026
Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) entrerà nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026, impattando in modo diretto molte filiere che importano beni come acciaio, alluminio, fertilizzanti, cemento, vetro, energia elettrica e idrogeno.
L’obiettivo del nuovo regolamento è rendere gli obblighi più proporzionati e gestibili per imprese e operatori, mantenendo al centro la riduzione delle emissioni incorporate nei beni importati.
Le principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083
Il nuovo regolamento chiarisce e semplifica diverse procedure legate alla dichiarazione, al calcolo delle emissioni incorporate e alla gestione dei certificati CBAM.
In sintesi, le novità chiave sono:
1. Soglia di esenzione “de minimis”
Gli importatori che, nell’arco dell’anno, introducono nell’UE meno di 50 tonnellate nette di merci soggette a CBAM possono essere esentati dagli obblighi dichiarativi. Per alcuni prodotti, come idrogeno ed energia elettrica, il regime di esenzione presenta limitazioni specifiche; è opportuno valutare caso per caso sulla base dei futuri atti di dettaglio.
2. Dichiarante CBAM autorizzato
Chi supera (o prevede di superare) la soglia di 50 tonnellate deve ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato per poter continuare a importare a partire dal 2026. È prevista una deroga transitoria per chi presenta domanda entro il 31 marzo 2026. L’importazione può continuare fino al 30 settembre 2026 anche in assenza dell’autorizzazione definitiva.
3. Nuova scadenza per la dichiarazione annuale
La dichiarazione annuale CBAM e la restituzione dei certificati saranno concentrate entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di importazione (anziché il 31 maggio).
4. Riduzione dei certificati da detenere trimestralmente
Gli importatori dovranno possedere certificati CBAM almeno pari al 50% delle emissioni incorporate stimate, in luogo dell’80% previsto inizialmente.
5. Uso semplificato dei valori predefiniti delle emissioni
Il regolamento permette un uso più ampio dei valori “default” per il calcolo delle emissioni, riducendo l’onere della verifica dei dati presso i produttori extra-UE.
Implicazioni per le imprese importatrici
La vera sfida è tradurre queste regole in operatività concreta. Le aziende che importano beni nei settori coperti dal CBAM dovranno, in particolare:
- Capire se sono sopra o sotto soglia, verificando se rientrano nell’esenzione delle 50 tonnellate annue di merci CBAM.
- Mappare fornitori e flussi di importazione, individuando quali prodotti e Paesi sono coinvolti dal CBAM.
- Organizzare i dati sulle emissioni incorporate, definendo come raccoglierli (valori effettivi o default) e come gestirli nei processi interni.
- Valutare quando richiedere lo status di dichiarante autorizzato, per evitare blocchi operativi e farsi trovare pronti quando il sistema entrerà a regime.
Per eventuali approfondimenti operativi sulla normativa CBAM o per supporto nella preparazione agli adempimenti, contattaci per un supporto.
Siamo a disposizione per:
- fornire approfondimenti operativi sulla normativa CBAM;
- individuare in modo concreto le azioni da intraprendere in azienda, in funzione dei flussi di importazione e del perimetro degli obblighi;
- offrire supporto nella preparazione agli adempimenti, inclusi l’analisi delle importazioni, la verifica della soglia delle 50 tonnellate, l’impostazione dei sistemi di raccolta dati sulle emissioni e l’assistenza nella richiesta dello status di dichiarante CBAM autorizzato.