CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism: al via dal 1° ottobre 2023 il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism: al via dal 1° ottobre 2023 il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

DATA

22.06.2023

È stato recentemente pubblicato il testo finale del Regolamento UE 2023/956 relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism o CBAM).

L'obiettivo principale della misura è evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2, come pure di incoraggiare i paesi partner a definire politiche di fissazione del prezzo del carbonio per combattere i cambiamenti climatici.

Il CBAM consentirà alla EU di imporre una tassa sulle emissioni di carbonio alle frontiere, su importazioni specifiche, per evitare che le aziende aggirino le norme in materia di emissioni attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi terzi con politiche climatiche meno rigorose rispetto a quelle dell'Unione europea. Inizialmente il CBAM si applicherà alle merci ad alta intensità di carbonio (merci CBAM) elencate nell’Allegato I al Regolamento.
L’elenco attualmente include le seguenti categorie:
• cemento e prodotti in cemento;
• energia elettrica;
• fertilizzanti minerali e chimici;
• prodotti in ferro e acciaio;
• prodotti in alluminio;
• idrogeno.

In futuro l’elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa dell’Emission Trading System (ETS). L’introduzione del provvedimento avverrà in modo graduale dal 2026 al 2034, in concomitanza con la progressiva eliminazione delle quote dell’ETS.

Gli obblighi previsti nelle varie fasi del regolamento sono:
1) FASE TRANSITORIA (1º ottobre 2023 - 31 dicembre 2025)
Con una periodicità trimestrale, ogni importatore dovrà presentare alla Commissione la Relazione CBAM contenente informazioni sulle merci importate durante tale periodo, indicando le emissioni incorporate nelle merci soggette a CBAM senza pagare il prezzo del carbonio. I produttori extra EU dovranno comunicare le proprie emissioni mediante certificati CBAM
2) OTTENIMENTO DELLO STATUS DI “DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO” (Dal 31 dicembre 2024)
L’importatore dovrà richiedere attraverso il registro CBAM un’apposita autorizzazione a importare le merci interessate dal Regolamento nel territorio doganale dell’Unione, ottenendo così lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”
3) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CBAM (Dal 1° gennaio 2026)
Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà dichiarare la quantità di merci e le emissioni incorporate in tali merci importate nell'UE nell'anno precedente e numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali.

Ogni dichiarante autorizzato dovrà acquistare un quantitativo di certificati CBAM sufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno. Entro il 31 maggio di ogni anno, il dichiarante autorizzato restituirà, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM. La mancata restituzione dei certificati CBAM potrà essere assoggettata ad apposite sanzioni.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Commissione Europea e il testo del Regolamento UE 2023/956.

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