Credito d'Imposta per attività di R&S

La legge 13 dicembre 2010 nr. 220 (legge di stabilità per il 2011) all’articolo 1 comma 25 ha istituito l’introduzione di un credito di imposta in favore delle imprese che affidano attività di Ricerca e Sviluppo a Università o Enti pubblici di ricerca, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011.
Il nuovo credito di imposta riguarda gli "investimenti effettuati da imprese che affidano attività di R&S a Università o Enti pubblici di ricerca".

Al fine di finanziare la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a Università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011. Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con apposito decreto successivo (90% degli investimenti sostenuti), rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

E’ da cogliere la differenza con il "vecchio" credito di imposta che accordava il credito in misura percentuale ai costi sostenuti per ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo: il credito in oggetto riguarda invece gli "investimenti" indipendentemente se abbiano natura immediatamente applicativa o di ricerca pura.
La norma di legge, rimandando al decreto attuativo la fissazione della misura percentuale, stabilisce che quest’ultima deve essere "rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca."
Modalità di utilizzo del credito di imposta: Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU di Unico).
In particolare le imprese beneficiarie dovranno indicare – a pena di decadenza – nella dichiarazione dei redditi i costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito di imposta e dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito di imposta.

Inoltre il nuovo credito di imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito
  • non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 DPR 22 dicembre 1986 nr.917) nè ai criteri di inerenza delle spese (art.109 c. 5 TUIR)
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo le norme generali previste dall’ articolo 17 del D.lgs.

Per l’utilizzo del nuovo credito di imposta occorrerà presentare un apposito formulario all’ Agenzia delle Entrate e ottenere dalla stessa il nulla osta.

Il decreto sviluppo 2011 prevede un credito di imposta pari al 90% degli investimenti sostenuti (Cfr articolo 1 del DL n. 70 del 20011) negli anni 2011 e 2012 dalle aziende, dalle società e dalle imprese per progetti di ricerca con Università o enti pubblici di ricerca calcolato su base incrementale rispetto alla media degli investimenti degli anni precedenti.

Calcolo del credito:
Non viene agevolato tutto l’investimento ossia la spesa effettivamente sostenuta ma solo il differenziale rispetto alla media del biennio precedente 2008/2009 e 2010 precedenti a quello di sostenimento dell’investimento. Le spese saranno quelle che non resteranno capitalizzate in bilancio tra gli investimenti in attesa di realizzzo.
La misura è quindi volta a premiare chi effettivamente ha deciso di incrementare la ricerca, di investire maggiormente rispetto a quanto fatto nel biennio precedente.

Quali sono le Università o gli enti pubblici finanziabili
Universita' ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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